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Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)
del 18 dicembre 2013 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 14Consultazione ai fini dell’identificazione
1 Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento VIS UE30, se:
a.
la verifica del titolare di un visto secondo l’articolo 13 non dà esito;
b.
sussistono dubbi circa l’identità del titolare o circa l’autenticità del visto o del documento di viaggio;
c.
occorre verificare l’identità di una persona non titolare di un visto.
2 Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati seguenti:
a.
nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita; o
b.
tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza.
3 La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o la cittadinanza alla nascita.
4 Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie I–VII menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS UE.
30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.