Art. 17 Autorità federali autorizzate a chiedere dati
1 Le autorità federali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a–c LStrI: - a.
- presso fedpol:
- 1.
- la Centrale operativa,
- 2.
- la Polizia giudiziaria federale,
- 3.
- il servizio Identificazioni internazionali;
- b.
- presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:
- 1.
- la divisione Acquisizione,
- 2.
- la divisione Analisi,
- 3.
- la coordinazione Lotta al terrorismo,
- 4.
- la coordinazione Servizio informazioni vietato,
- 5.
- la coordinazione Lotta all’estremismo,
- 6.
- la coordinazione Non-proliferazione,
- 7.
- l’ambito Servizio degli stranieri;
- c.
- presso il Ministero pubblico della Confederazione:
- 1.
- il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200734 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),
- 2.
- il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale35.
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