Ordinanza
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Art. 24 VIS Mail
Le autorità federali e cantonali competenti per i visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS Mail per comunicare i tipi d’informazione seguenti:
44 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a. 45 Introdotta dal n. I dell’O del 28 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4235). 46 Introdotta dal n. I dell’O del 28 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4235). |