Ordinanza
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Art. 27 Cancellazione dei dati
1 Se una persona acquisisce la cittadinanza svizzera:
2 Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare la SEM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni. 3 Se il rifiuto del visto è annullato dall’autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati in ORBIS dall’autorità che ha rifiutato il visto non appena la decisione di annullamento è definitiva. |