Ordinanza
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Art. 30 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali
1 I dati del C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo né a un’organizzazione internazionale. 2 In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ai sensi dell’allegato del regolamento VIS UE50 per dimostrare l’identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 del regolamento VIS UE:
3 I dati di ORBIS che non sono trasferiti nel C-VIS possono essere comunicati in un caso individuale secondo le condizioni definite nell’articolo 105 LStrI. 50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a. |