Ordinanza
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Art. 31 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati
1 Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta alla SEM. 2 La SEM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati in ORBIS o con lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS. 3 Registra tutte le domande di diritto d’accesso. 4 Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C‑VIS che non sono stati registrati da un’autorità svizzera, la SEM deve mettersi in contatto entro 14 giorni con lo Stato che ha registrato i dati e trasmettergli la domanda. La SEM informa l’interessato della trasmissione della domanda. 5 Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione. 6 Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposto a rettificare o cancellare i dati, indica per quali motivi. |