Ordinanza
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Art. 32 Obbligo d’informare
1 Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:
2 La persona fisica o giuridica che ha rivolto un invito al richiedente il visto o che assumerà presumibilmente le sue spese di sussistenza durante il soggiorno riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1. |