Ordinanza
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Art. 5 Comunicazione di registrazioni
1 Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
2 La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento. 3 In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato. |