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Art. 2
II. Eccezioni 1. Applicabilità parziale 1Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. 2Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. 3Gli articoli 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia d'espropriazione. 4La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.2 1 RS 173.32 |