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Art. 75
2. Istruzione del ricorso1 1Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa. 2Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell’istruzione un altro Dipartimento. 3Il Dipartimento incaricato dell’istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |