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Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)1
del 20 dicembre 1968 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
1 Abbreviazione introdotta dall’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
Art. 2
II. Eccezioni
1. Applicabilità parziale
1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
2 Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
3 In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull’espropriazione non vi deroghi.13
4 La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
15 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).