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Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)1
del 20 dicembre 1968 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
1 Abbreviazione introdotta dall’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
Art. 21
II. Osservanza
1. In generale
1 Gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
1bis Gli scritti indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellettuale53 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.54
2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine è reputato osservato.
3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità.55
53 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
54Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
55 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).