Legge federale
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Art. 5092
F. Termine di ricorso 1 Il ricorso dev’essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. 2 Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. 92Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). |