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Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)1
del 20 dicembre 1968 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
1 Abbreviazione introdotta dall’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
Art. 58
IV. Nuova decisione
1 L’autorità inferiore può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all’autorità di ricorso.
3 Quest’ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l’articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.