Legge federale
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Art. 59
V. Astensione obbligatoria L’autorità di ricorso non può affidare l’istruzione del ricorso a persone dell’autorità inferiore ne ad altre persone che abbiano avuto una parte nell’elaborazione della decisione impugnata; l’articolo 47 capoversi 2 a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell’autorità di ricorso. |
