Legge federale
|
Art. 66116
K. Revisione I. Motivi 1 L’autorità di ricorso, a domanda di una parte o d’ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto. 2 Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
3 I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest’ultima. 116Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). 117 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 289; FF 2021 300, 889). |