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Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)1
del 20 dicembre 1968 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
1 Abbreviazione introdotta dall’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
Art. 69
L. Interpretazione
1 L’autorità di ricorso, a domanda d’una parte, interpreta la sua decisione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi.
2 Dall’interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.
3 L’autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo ne sul contenuto essenziale dei motivi.