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Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)1
del 20 dicembre 1968 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
1 Abbreviazione introdotta dall’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
Art. 9
III. Contestazioni
1 L’autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.
2 L’autorità che si reputa incompetente prende una decisione d’inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.
3 I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall’autorità comune di vigilanza o, se non ve n’è una, dal Consiglio federale.25
25 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).