|
Art. 22 Operazioni provvisionali delle autorità penali militari
Le autorità penali militari non possono, se non in caso d’urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria, senza l’autorizzazione della competente autorità penale. Questa autorità dev’essere informata dell’operazione eseguita. |