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Art. 32 Conflitto di giurisdizione 44
L’uditore in capo decide definitivamente sui conflitti di giurisdizione fra autorità penali militari. 44 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |