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Art. 45 Consultazione degli atti
1 Gli atti di una causa definitivamente liquidata possono, a domanda motivata, essere consultati da tribunali e autorità amministrative. I privati possono consultarli soltanto qualora rendano verosimile un interesse degno di protezione cui non contrastino interessi superiori. 2 L’uditore in capo decide se e in qual misura gli atti possano essere consultati. |