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Art. 70bis Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 72
1 Il giudice istruttore può disporre l’impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni o di identificare o localizzare una persona o una cosa se:
2 Il giudice istruttore tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 72 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). |