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Art. 73f Persona di contatto
1 Per tutta la durata dell’intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all’agente infiltrato. Durante l’intervento il collegamento tra il giudice istruttore e l’agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto. 2 La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti:
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