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Art. 84abis Definizioni 115
1 La vittima è la parte che a causa del reato è stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica. 2 I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi. 115 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285). |