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Art. 16 Funzione
1 L’uditore in capo amministra la giustizia militare sotto la vigilanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport33. 2 Egli vigila sull’attività degli uditori e dei giudici istruttori. 3 Egli assegna ai tribunali i segretari.34 33 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 34 Introdotto dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |