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Art. 49 Polizia delle sedute
1 Il presidente del tribunale provvede a far mantenere la tranquillità e l’ordine durante il dibattimento. Egli può far espellere i perturbatori, far sgomberare la sala e far custodire i ricalcitranti dalla polizia fino alla chiusura della seduta. 2 Il tribunale può punire con una multa disciplinare fino a 500 franchi colui che si comporta indebitamente durante la seduta o disattende le ingiunzioni del presidente del tribunale.52 Rimane impregiudicata l’azione penale. 3 Le stesse attribuzioni spettano al giudice istruttore. Egli può infliggere una multa disciplinare sino a 200 franchi.53 52 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). 53 Nuovo testo del per. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). |
