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Art. 62 Ordine di procedere
I provvedimenti istruttori sono ordinati dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d’appello. L’esecuzione può essere affidata alla polizia militare o alla polizia civile.63 63 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). |
