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Art. 65 Esame corporale, prelievo del sangue, accertamento dello stato mentale 66
1 Per chiarire un reato, l’imputato o l’indiziato può essere fatto esaminare e sottoposto al prelievo del sangue da parte di un medico. 2 Nei confronti di terzi, queste misure possono essere ordinate senza il loro consenso soltanto per gravi motivi. 3 L’imputato può essere inviato in un appropriato stabilimento al fine di accertarne lo stato mentale. Il soggiorno nello stabilimento è computato come carcere preventivo. 66Giusta il n. IV 2 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), gli originali art. 66–70 diventano art. 65–69. |
