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Art. 66 Perquisizione domiciliare e personale
1 Una perquisizione domiciliare può essere in ogni tempo ordinata qualora si debba presumere che in un’abitazione, in altri locali o in un fondo cintato e attiguo a una casa si trovi nascosto l’imputato o indiziato o vi si possano trovare elementi di prova o tracce del reato. 2 L’imputato o indiziato può essere sottoposto a una perquisizione personale. 3 Nottetempo, si potrà procedere ad una perquisizione soltanto in caso di pericolo imminente. 4 Il detentore dei locali o degli oggetti è invitato a assistere alla perquisizione. Se è assente, trattandosi di un militare sarà chiamato un suo camerata di servizio, trattandosi di una persona di condizione civile, un suo congiunto adulto o un abitante della casa. 5 Se la perquisizione ha luogo presso una persona di condizione civile, si chiamerà, se possibile, un rappresentante di un organo del Comune o del Cantone. |