Art. 67 Segreto privato o professionale
1 La perquisizione di scritti o supporti dell’immagine o del suono dev’essere fatta col maggior riguardo possibile del segreto privato ed in modo da tutelare il segreto professionale giusta l’articolo 75 lettera b. 2 In particolare, scritti e supporti sono esaminati soltanto quando si debba supporre che taluni di loro siano importanti per l’istruzione. 3 Se possibile, il detentore degli scritti o dei supporti deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, gli scritti e i supporti devono essere suggellati e posti in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta al presidente del competente tribunale militare fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento. La decisione è definitiva. |