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Art. 68 Restituzione o realizzazione degli oggetti e dei beni sequestrati 67
1 Gli oggetti e i beni sequestrati che non sono confiscati devono essere restituiti all’avente diritto appena non siano più necessari per il procedimento penale. 2 Gli oggetti e i beni confiscati in virtù degli articoli 51, 51a e 52 CPM68, se devono essere custoditi, realizzati o resi inservibili, devono essere consegnati dal giudice, dopo la liquidazione definitiva della causa, al servizio competente. 3 Il servizio competente procede alla realizzazione se entro il termine previsto dall’articolo 42 numero 1 CPM non sono stati fatti valere diritti di terzi. Gli oggetti e i beni deteriorabili o esposti a rapido deprezzamento devono essere tempestivamente realizzati. Durante il termine suddetto, il ricavo è tenuto a disposizione dei terzi aventi diritto. 4 Se i terzi aventi diritto non sono altrimenti individuabili, il servizio competente può ordinare un’unica pubblicazione nel Foglio federale. 67 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). 68 Nuova espr. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
