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Art. 73q Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione
1 Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l’articolo 73b. L’impiego di persone secondo l’articolo 73b capoverso 1 lettera b è escluso. 2 Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 73f–73i. |