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Art. 84b Informazione della vittima e annuncio dei casi 120
1 Alla prima occasione l’autorità informa compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale. 2 Nella stessa occasione essa informa inoltre la vittima in merito a:
3 L’autorità trasmette a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se quest’ultima vi acconsente. 4 Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all’estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio. 120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285). |