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Art. 10 Numero dei tribunali; lingue
1 Il Consiglio federale determina il numero dei tribunali militari d’appello e se del caso delle loro sezioni, tenendo conto delle comunità linguistiche.21 2 Esso ne regola la competenza. 21 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |
