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Art. 105 Ordine di inchiesta
1 L’ordine di procedere all’assunzione preliminare delle prove o all’istruzione preparatoria è dato per scritto. In casi urgenti, può essere dato oralmente con immediata conferma scritta. Al giudice istruttore devono essere trasmessi i processi verbali e gli elementi di prova. 2 L’ordine deve contenere una breve esposizione dei fatti e designare esattamente l’indiziato o imputato. 3 Se vi è dubbio sulla competenza, il giudice istruttore prende soltanto le misure urgenti e trasmette gli atti all’uditore in capo. |