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Art. 11 Nomina dei giudici; requisiti
1 Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio. 2 I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine. Essi devono di regola aver concluso gli studi in giurisprudenza con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure essere titolari di una patente cantonale di avvocato.22 3 I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.23 22 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). 23 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). |
