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Art. 125a Pubblicazione 180
1 La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. 180 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). |