|
Art. 137 Interrogatorio dell’accusato
1 Il presidente del tribunale militare interroga l’accusato sulle sue condizioni personali e militari nonché sul fatto contestatogli nell’atto di accusa. A richiesta di un giudice, dell’uditore o del difensore, pone ulteriori domande per chiarire le circostanze della causa. 2 Se l’accusato ammette il fatto e la sua confessione è fededegna, il tribunale, con il consenso delle parti, può abbreviare la procedura probatoria. |