Art. 15 Composizione
1 Il tribunale militare di cassazione consta di un presidente, con grado di colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario. 2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa. Fanno inoltre parte del tribunale militare di cassazione quattro giudici supplenti, due scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.30 3 Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente:
30 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 31 Introdotta all’all. 1 n. 3 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44). 32 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |