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Art. 154 Notificazione di esemplari della sentenza
1 Esemplari della sentenza sono notificati al difensore, per lui e per il condannato o l’assolto, all’accusatore privato195, all’uditore, all’uditore in capo, al Cantone d’esecuzione e ai destinatari designati dal Consiglio federale. 2 Le sentenze contenenti fatti che debbono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato sono notificate soltanto al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e all’uditore in capo. A richiesta, l’uditore e il difensore possono ottenere per consultazione un esemplare della sentenza. A richiesta, il condannato e, nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest’ultime, l’accusatore privato saranno autorizzati a prenderne visione.196 3 Alla pubblicazione della sentenza si applica l’articolo 125a. È pubblicato soltanto il dispositivo.197 4 La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia della sentenza.198 195 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU. 196Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709). 197 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 198 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285). |