|
Art. 23 Operazioni provvisionali delle autorità penali ordinarie
Le autorità penali ordinarie non possono, se non in caso d’urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione militare, senza l’autorizzazione del competente comandante di truppa. Questi dev’essere informato dell’operazione eseguita. |