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Art. 38 Contenuto e forma
1 Le deposizioni delle persone udite, nonché importanti domande del giudice istruttore, devono essere verbalizzate nel loro contenuto essenziale. 2 Terminata l’audizione, il processo verbale dev’essere dato da leggere o letto alla persona udita. In seguito, eseguite le eventuali rettifiche e aggiunte, dev’essere firmato dalla persona udita, dal giudice istruttore e dall’estensore. 3 Se una persona rifiuta di firmare o se la firma del processo verbale non può avvenire per altri motivi, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi. 4 In casi eccezionali, col consenso di tutti gli interessati, le deposizioni, oltre che ad essere verbalizzate, possono essere registrate su un supporto del suono. |