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Art. 41 Sequestro e messa al sicuro
1 Degli oggetti sequestrati o messi al sicuro è allestito un inventario esatto, da allegare agli atti. 2 L’inventario è firmato da colui che ha proceduto all’operazione. Il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all’operazione in virtù dell’articolo 66 capoverso 4 deve confermare con la firma la completezza dell’inventario. Gliene sarà data copia. |