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Art. 53 Salvacondotto
1 Il presidente del tribunale può concedere un salvacondotto all’imputato assente dal Paese o al condannato in contumacia. Il salvacondotto può essere subordinato a determinate condizioni. 2 Il salvacondotto cessa d’essere valido allorché l’imputato o il condannato in contumacia è condannato in procedura ordinaria a una pena detentiva senza condizionale56 o non ha adempiuto le condizioni alle quali il salvacondotto gli è stato concesso. 3 L’imputato o il condannato dev’essere avvertito di queste conseguenze giuridiche al momento della concessione del salvacondotto. 56 Nuova espr. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). |