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Art. 55 Arresto provvisorio 60
1 I superiori di tutti i livelli e gli organi di polizia civili e militari possono mantenere persone in stato di arresto provvisorio se dalle indagini e dall’audizione risulta che esistono i presupposti per la carcerazione preventiva ai sensi dell’articolo 56. 2 Per ogni arresto dev’essere immediatamente steso un verbale. Il verbale indica almeno le generalità della persona arrestata e di eventuali persone chiamate a dare informazioni nonché il motivo, il luogo, la data e l’ora dell’arresto. 3 La persona arrestata ha il diritto di avvisare o far avvisare prontamente i suoi congiunti e di informare un consulente legale in merito all’arresto provvisorio e ai relativi motivi. 4 L’arresto provvisorio ingiustamente subito è indennizzato per interpretazione analogica dell’articolo 117 capoverso 3. 60 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). |