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Art. 55a Durata dell’arresto provvisorio 61
1 L’arresto provvisorio non deve durare più di 24 ore a partire dal momento del fermo. 2 Se risulta che le condizioni per l’arresto provvisorio non sono più soddisfatte, la persona arrestata deve essere rilasciata. In caso contrario, essa deve essere interrogata personalmente dal giudice istruttore militare competente prima dello scadere del termine summenzionato. Il giudice istruttore militare decide se l’arresto provvisorio debba essere sospeso oppure se la persona arrestata debba essere posta in carcerazione preventiva. 61 Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). |
