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Art. 57 Ordine di arresto
1 L’arresto dell’imputato ha luogo su ordine scritto del giudice istruttore o, dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, del presidente del tribunale competente. 2 L’ordine d’arresto contiene:
3 L’ordine di arresto dev’essere intimato in copia all’imputato al momento dell’arresto, contro ricevuta. 4 L’arrestato dev’essere tradotto senza indugio dinanzi al giudice. |