|
|
|
Art. 7 Nomina dei giudici
1 I presidenti, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio. 2 I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine.17 3 I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.18 17 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). 18 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). |
