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Art. 70j Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il giudice istruttore comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all’imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all’articolo 70a lettera b. 2 Con il consenso del presidente del tribunale militare di cassazione la comunicazione può essere differita o tralasciata se:
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