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Art. 71 Impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza 90
1 Il giudice istruttore può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per perseguire i reati elencati nell’articolo 70 capoverso 2. 2 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all’articolo 269 capoverso 2 CPP 91. 3 L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza richiede l’approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione. 90Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale 1980 (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |